IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Dallapiccola Mariano veniva citato in giudizio, imputato, tra gli altri, del reato di cui all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (per avere, nella qualita' di direttore, realizzato lavori edilizi in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico in totale difformita' dal progetto approvato) nonche' del reato di cui all'art. 12-sexies legge n. 431/1985 (per avere, nella stessa qualita' di cui sopra, eseguito opere edilizie in zona vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica). F a t t o Fedel Domenico, quale committente dei lavori di cui sopra, presentava al comune di Baselga di Pine' domanda di concessione edilizia in sanatoria, ex art. 13 legge n. 47/1985, per le opere edilizie in difformita' realizzate. Avverso il provvedimento amministrativo che valutava negativamente la richiesta, il Fedel proponeva ricorso al T.R.G.A. di Trento, con ricorso 29 dicembre 1996. Rinviato, nel frattempo, a giudizio (imputato come in atti) insieme con il Dallapiccola, Fedel Domenico avanzava tempestiva richiesta (nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, ex art. 560 c.p.c.) che nei suoi confronti si procedesse, davanti al g.i.p., con il rito abbreviato. Conseguentemente, il processo proseguiva, nella fase dibattimentale, solamente contro Dallapiccola Mariano che, pregiudizialmente, ne chiedeva la sospensione ai sensi dell'art. 22 legge n. 47/1985, cosi' come novellato dal decreto-legge n. 154/1996. D i r i t t o Ritiene il pretore di dovere sollevare d'ufficio questione di costituzionalita' degli artt. 13 e 22 legge n. 47/1985, quest'ultimo come modificato dall'art. 8, comma ottavo, del d.-l. 25 marzo 1996, n. 154, nella parte in cui si impone la sospensione dell'azione penale finche' non siano "esauriti i ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma" dello stesso art. 22, per contrasto con l'art. 112 della Costituzione. Rilevanza e non manifesta infondatezza Non c'e' dubbio alcuno sul fatto che il ricorso giurisdizionale presentato da Fedel Domenico, nella sua qualita' di committente dei lavori, debba valere a sospendere, siccome richiesto, il processo penale nei confronti dell'attuale imputato, Dallapiccola Mariano, nella sua qualita' di direttore degli stessi lavori, dal momento che con esso si assume la piena conformita' dell'opera al progetto edilizio licenziato e agli altri strumenti urbanistici. Le posizioni soggettive del committente e del direttore dei lavori, infatti, sono cosi' strettamente ed indissolubilmente collegate tra di loro che l'eventuale accoglimento del ricorso giurisdizionale avrebbe inevitabili conseguenze sulla posizione dell'altro. E' del tutto evidente, in definitiva, come l'eventuale sentenziata conformita' dei lavori edilizi contestati determinerebbe, astrattamente, nei confronti dell'attuale imputato, i presupposti per un giudizio assolutorio quanto alla sussistenza dei fatti-reato. Senonche', l'imposta sospensione del procedimento penale confligge acutamente con l'art. 112 della Costituzione dal momento che, in tal modo, l'azione penale viene a rimanere inerte per un tempo indeterminato, illimitato. La Corte costituzionale e' gia' stata investita dell'eccezione, vigente l'art. 22 legge n. 47/1985 non modificato. Nell'escludere il lamentato vulnus, i giudici del Supremo Consesso ebbero a spiegare che, poicbe' il comma secondo dell'art. 13 legge n. 47/1985 dispone che, trascorsi, sessanta giorni dalla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria senza che il sindaco si pronunci, la richiesta si intende respinta, il procedimento ammistrativo poteva durare al massimo sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il procedimento era da ritenere esaurito con provvedimento di diniego, per effetto del silenzio rifiuto. Considerata, poi, l'ulteriore circostanza che la sospensione dell'azione penale non doveva ritenersi estesa all'eventuale procedimento giurisdizionale instaurato contro il provvedimento di diniego, se ne deduceva, logicamente, la mancata violazione del precetto costituzionale. La nuova formulazione dell'art. 22 legge n. 47/1985, al contrario, immette nell'ordinamento proprio quell'alea della indeterminatezza della durata della sospensione del procedimento penale che i giudici costituzionali si erano attivati, in via interpretativa, ad escludere. Il ricorso giurisdizionale e', infatti, come e' noto, ad impulso di parte ed anche le cadenze successive che ne determinano la progressione sono il frutto della ragionata e calcolata strategia processuale dell'interessato. Si puo', per tale strada, giungere alla sospensione del processo penale per lunghezze di tempo incalcolabili, solo che un'attenta regia della conduzione del ricorso giurisdizionale presso i giudici amministrativi (basti pensare al c.d. "prelievo" per cui le fissazioni delle udienze davanti al Consiglio di Stato seguono solo alla richiesta sollecitazione di parte) oppure l'utilizzo strumentale degli appesantimenti che attualnente insidiano, fino alla vanificazione, la celerita' della celebrazione dei processi, si ponga l'obiettivo di neutralizzare, procrastinandolo all'infinito, l'esito finale della decisione. Non e' pleonastico, sotto tale profilo, ricordare come l'esigenza di evitare dilazioni, talora pretestuose, all'obbligo che i giudici, assunta la cognizione della causa davanti a loro, la esaminino tempestivamente, senza interferenze di sorta, provenga direttamente dal diritto romano. Nella legislazione novellare giustinianea e' possibile leggere: Nov 125: keleuomen toinun medena ton dikaston kath'oiondepote tropon e chronon epi tais par'autois protithemenais dikais menuein pros ten emeteran galenoteta, all'exetazein teleios to pragma kai oper autois dikaion kai nomimon faneie krinein. Nov 82: Pas de dikstes... tereito tous nomous kai kata toutous fereto tas psefous. L'art 3 c.p.p., del resto, prevede solo la facolta' per il giudice penale, in presenza di questioni pregiudiziali attinenti eslusivamente allo stato di famiglia e di cittadinanza, di sospendere il procedimento. L'art. 8, comma ottavo, d.-l. n. 154/1996, al contrario, introduce un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale, senza, pero', che nulla venga detto in ordine al valore di pregiudizialita' del giudicato amministrativo (tanto piu' infondato nella materia in esame, ove si ponga mente alla consolidata giurisprudenza della suprema Corte di cassazione in ordine al potere-dovere del giudice penale di accertare la sussistenza dei presupposti per il provvedimento sindacale di sanatoria) e, soprattutto, venendo in tal modo a determinare una sospensione dell'azione penale assolutamente ed inaccettabilmente illimitata.